La verifica in opera dei requisiti acustici passivi, il cosiddetto “collaudo”, prevede
le misure strumentali per stabilire quali sono le prestazioni acustiche delle
partizioni orizzontali e verticali, delle facciate o delle porzioni di facciate
e degli impianti tecnologici. Il numero di provini deve essere rappresentativo
dell’immobile, in modo da consentire di stabilire la “qualità acustica” delle
opere realizzate. Ad oggi, il possesso dei requisiti acustici passivi (minimi)
stabiliti nel D.P.C.M. 5.12.1997 sono condizione necessaria
alle abitabilità/agibilità di un fabbricato o di un alloggio, INDIPENDENTEMENTE
dal fatto che ne sia stata provata o richiesta la “certificazione”. Le
tipologie di edificio prese in considerazione dal Decreto sono contenute nella
sua Tabella A, ovvero:
Tabella A - Classificazioni, degli ambienti abitativi (art. 2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
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